CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO ANNO 2006/2007

Sottoscritto in data 16.11.2006

INTESA PER LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI UNITA' SCOLASTICA 2006 / 2007

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia dei servizi prestati alla collettività

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.

Capo I - DIRITTI SINDACALI

Art.1 - Assemblee Sindacali

  1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti
  2. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente scolastico e le RSU stabiliscono il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità. In caso contrario si procede a sorteggio, facendo salvo, comunque, il principio della rotazione. Il numero minimo concordato è
  • un assistente amministrativo per il servizio telefonico e per le urgenze
  • un collaboratore scolastico al plesso geometri
  • due collaboratori scolastici al plesso ragioneria

Art.2 - Permessi sindacali

  1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, con le modalità contemplate dalla normativa vigente e nei limiti complessivi individuati, attualmente quantificati in 34 ore/anno (80 unità - utilizzati (5) - spezzoni (12) + spezzoni in cattedre(98h/18=5)=68)

Art.3 - Bacheca sindacale

  1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le RSU all'ingresso del plesso Commerciale - lato sinistro dell'entrata, dove già è collocato l'albo sindacale.
  2. Le RSU hanno il diritto di affiggere, sia individualmente che collegialmente, nella suddetta bacheca, materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico
  3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale
  4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art.4 - Agibilità sindacale

  1. Alle RSU è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale, salvaguardando le ore di lezione dei docenti
  2. Per gli stessi motivi, alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso dei personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche.
  3. Non essendo attualmente disponibile un locale idoneo da utilizzare in maniera permanente per riunioni ed incontri, la RSU utilizzerà, di norma, il locale individuato nell'aula a piano terra - zona sud/ovest, anche se di uso promiscuo.

Capo II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art.5 - Calendario degli incontri

  1. Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato un calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art.6 del CCNL 2002-2005 riassunto come segue

  • Febbraio - proposta formazione delle classi e formazione organici (in continuo aggiornamento)
  • Giugno - determinazione dei reali iscritti - bilancio a metà anno - nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto - criteri di individuazione e e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi stipulati con altri enti e istituzioni.
  • Settembre 'criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

  1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU, con un preavviso di almeno 5 giorni (in caso di urgenza possono essere concordati tempi più brevi). Almeno 48 ore prima dell'incontro il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa.
  2. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative. Agli incontri può partecipare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
  3. Analogamente, la RSU potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro.
  4. Al termine degli incontri l'amministrazione redige un verbale, che sarà sottoscritto dalle parti.
  5. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Capo III - DURATA DELL'INTESA

Art.6 - Durata e validità delle intese

  1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse
  2. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche

Art.7 - Conciliazione

  1. In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dal Capo XII del CCNL 24.07.03

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE e FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2006/2007

AREA DOCENTI

Art.1 - Le materie di contrattazione

  1. Le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa di istituto sono quelle indicate dall' 6 c.2 del CCNL del 24.07.03, relativo al periodo 2002-2005

Art.2 - Assegnazione a plessi e sezioni staccate

  1. L'I.T.C.G. 'Saraceno', anche se ubicato in due distinti plessi separati da una strada, costituisce dal punto di vista sia strutturale che organizzativo una realtà omogenea. Non esiste, pertanto, alcun problema di assegnazione del personale che potrà essere indifferentemente utilizzato sia nella sezione per ragionieri che in quella per geometri; sarà, tuttavia, mantenuta nei limiti del possibile la continuità nell'assegnazione delle mansioni e dei compiti, al fine di migliorare l'efficacia del servizio e di valorizzare le competenze acquisite.
Nell'assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente scolastico si atterrà ai criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto e alle proposte formulate dal collegio dei Docenti, fatte salve, naturalmente, le proprie prerogative in materia di gestione delle risorse umane.

Art.3 - Obblighi di lavoro

  1. Gli impegni di lavoro del personale docente sono articolati in
  • a) attività di insegnamento (regolamentata dall'art. 26. del CCNL 24.07.03);
  • b) attività funzionali all'insegnamento (art. 27 del CCNL 24.07.03);
  • c) attività aggiuntive (art.28 del CCNL 24.07.03 che richiama espressamente le vigenti norme: art.25 del CCNL del 26.5.99 .- art.70 CCNL 4.8.1995 - artt. 30, 31 e 32 CCNL 31.8.1999 )
  1. Tutti gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività, parte integrante del presente accordo.

Art.4 - Utilizzazione del personale docente in rapporto al POF

  1. L' utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa riguarda i seguenti ambiti:
  • a) insegnamento curricolare
  • b) attività di progettazione - coordinamento - valutazione
  1. gruppi disciplinari
  2. aree disciplinari
  3. consigli di classe
  4. gruppi di lavoro/progetto/supporto su temi specifici
  5. commissione didattica
  6. comitato di valutazione
  • c) funzioni strumentali al POF e relativi gruppi di lavoro
  • d) tutor dei docenti nell'anno di prova
  • e) tutor degli studenti nelle attività di stage
  • f) tutor dei docenti impegnati in attività di tirocinio
  • g) attività di insegnamento in sostituzione dei docenti temporaneamente assenti
  • h) attività di insegnamento nei corsi di recupero e approfondimento extracurricolari destinati agli studenti dell'istituto
  • i) attività di insegnamento negli sportelli help a favore degli studenti dell'istituto
  • j) attività di programmazione/coordinamento/insegnamento nei corsi attivati in forma di convenzione/collaborazione con enti esterni
  • k) partecipazione alle assemblee di classe e d'istituto
  • l) attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento nei progetti didattici pluridisciplinari
  • m) funzione di consegnatario dei materiali e delle attrezzature in dotazione nelle aule speciali
  • n) funzione di referente /accompagnatore durante le visite guidate e i viaggi di istruzione
  • o) funzione di collaborazione nella realizzazione delle attività destinate agli studenti dell'istituto e attuate in seguito a convenzione con enti esterni
  • p) Funzione di collaborazione in attività di formazione in presenza e a distanza
  • q) Funzione di referente dell'istituto su temi specifici nelle relazioni con enti esterni

Art.5 - L'attività di insegnamento

  1. Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano, dalle ore 7,55 alle ore 12,35 e in orario pomeridiano, dalle ore 13,30 alle ore 16,30. L'utilizzazione dei docenti è, pertanto, funzionale alla predetta articolazione.
  2. Le lezioni antimeridiane hanno una durata inferiore a 60 minuti per motivi dipendenti dagli orari dei trasporti e dal diffuso fenomeno del pendolarismo degli studenti. Tale riduzione non comporta per il personale docente alcun obbligo di recupero.
  3. I docenti il cui orario di cattedra risulti inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario d'obbligo. Tale obbligo vene assolto rimanendo a disposizione dell'Istituto, nelle ore e nei giorni fissati nel calendario delle lezioni, per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti.
Qualora più docenti siano contemporaneamente a disposizione la supplenza viene conferita secondo il seguente criterio di priorità:
  • a) docente della stessa classe
  • b) docente della stessa materia
  • c) altri docenti.
  1. Fino ad un massimo di sei ore settimanali, i docenti possono offrire la propria disponibilità a prestare attività di insegnamento per sostituire colleghi assenti. In mancanza di docenti a disposizione si ricorre al loro utilizzo, secondo i criteri del comma precedente.

Art.6 - Utilizzazione su progetti e attività specifiche

  1. L'individuazione dei docenti da utilizzare su attività e progetti specifici sarà effettuata tenendo conto delle deliberazioni collegiali e delle indicazioni contenute nei progetti medesimi. In assenza di specifiche indicazioni gli incarichi saranno conferiti tenendo conto
  • a) della disponibilità ad assumere l'incarico
  • b) della competenza e dell'esperienza specifica acquisita
  • c) del possesso di titoli culturali e formativi

Art.7 - Compensi per incarichi di collaborazione

  1. Ai docenti di cui all'art. 31 del CCNL 2002-2005 è riconosciuto un compenso forfetario corrispondente allla quantificazione di 150 ore di non insegnamento (tab 5 CCNL)

Art.8 - Compensi per disponibilità particolari

  1. Tutti i docenti che si sono resi disponibili all'effettuazione di supplenze oltre il proprio orario di lezione (ivi comprese le ore a disposizione), oltre alla liquidazione oraria di legge delle ore prestate realmente durante l'anno, sarà riconosciuta una quota forfetaria pari a - 30,00 per ogni ora settimanale di disponibilità dichiarata, a prescindere dall'effettuazione o meno di supplenze nel corso dell'anno. La quantificazione delle ore pro capite sarà il risultato di confronto tra la tavella delle disponibilità dichiarate e le esigenze di copertura delle supplenze nell'Istituto.

Art.9 - Ritorni pomeridiani

  1. Tutti i docenti che hanno nell'ambito del proprio orario di lavoro rientro pomeridiano, inteso come orario articolato su una frazione antimeridiana ed una pomeridiana nella stessa giornata lavorativa, sarà riconosciuta una quota forfetaria annua pari a - 100,00 lordi per ogni giornata in cui viene effettuato orario antimeridiano e pomeridiano

Art.10 - Compensi per incarichi di funzione strumentale

  1. Considerato che ai sensi dell'art.30 comma 1 del CCNL per l'a.s. 2004/05 è prevista l'assegnazione alla scuola di risorse pari a quelle assegnate nel precedente anno scolastico, ai docenti individuati dal Collegio dei docenti per lo svolgimento delle funzioni strumentali al POF è riconosciuto un compenso annuo lordo di - 1.549,00, oltre ai contributi di legge assegnati dal CSA

Art.11 - Assegnazione degli incarichi - Lettera di Incarico

  1. Il Dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera, in cui verrà indicato:
  • a) Il tipo di attività e gli impegni conseguenti
  • b) Il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite
  • c) Le modalità di certificazione dell'attività
  • d) I termini e le modalità di pagamento
  1. Copia della lettera di incarico sarà contestualmente pubblicata all'albo dell'Istituto.

Art.12 - Liquidazione dei compensi

  1. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
  2. Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato presenterà una richiesta, con le modalità previste dalla lettera di incarico di cui all'art.11
  3. Decorsi i termini di legge dal tempo indicato per la liquidazione dei compensi, l'interessato ha diritto a pretendere il pagamento degli interessi

Art.13 - Informazione monitoraggio e verifica

  1. Il dirigente scolastico fornirà alle RSU informazione successiva relativa a:
  • I nominativi del personale utilizzati nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo di istituto, dopo il conferimento degli incarichi, e comunque non oltre il 15 dicembre
  • Attuazione della contrattazione integrativa sull'utilizzo delle risorse
  1. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Art.14 - Norme finali - applicazione

  1. Il presente contratto è applicabile dall'inizio del corrente anno scolastico.
  2. La validità del presente accordo si considera fino alla data di successiva revisione o modifica concordata tra le parti

AREA PERSONALE ATA

Art.1 - Materie oggetto di contrattazione

Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area del personale ATA sono le seguenti:
  1. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto;
  2. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.

Art.2 - Convocazione assemblea informativa del personale A.T. A.

  1. All'apertura dell'anno scolastico, e in ogni caso non oltre l'inizio effettivo delle lezioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, convoca una apposita assemblea per informare il personale A.T.A. sugli aspetti generali ed organizzativi del Piano dell'offerta formativa:
  2. Periodicamente, soprattutto in occasioni di particolari esigenze di incontro, sarà convocata l'assemblea del personale ATA, anche in forma separata tra le qualifiche funzionali, per la discussione degli argomenti relativi all'organizzazione del lavoro del personale ATA, incarichi e problematiche legate ai lavori nell'istituto o problematiche del periodo di cui trattasi
  3. Su richiesta della maggioranza del personale ATA in servizio, può essere richiesta la convocazione di una riunione del personale per problematiche evidenziate dal personale stesso.

Art.3 - Informazioni e circolare

  1. Tutte le informazioni, comunicazioni, convocazioni, avvisi destinati al personale saranno tempestivamente diffusi a cura del dirigente scolastico attraverso una circolare di servizio che sarà controfirmata per presa visione dai destinatari

Organizzazione e orario di lavoro personale ATA

  1. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questo istituto scolastico.
  2. Il presente accordo è valido sino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

Art.4 - Chiusura prefestiva

  1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell'Offerta (POF), è consentita la chiusura prefestiva della scuola.
  2. La chiusura prefestiva è disposta, compatibilmente con le esigenze di lavoro, dal Dirigente Scolastico su deliberazione del Consiglio di Istituto, sentito il parere dell'assemblea del personale ATA. Ove non intervengono imprevedibili e eccezionali esigenze, il servizio va organizzato in modo da consentire la chiusura nelle seguenti giornate: vigilie di Natale, Capodanno, Pasqua, e Ferragosto. Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie.
  3. Il relativo provvedimento deve essere pubblicato, con anticipo di quindici giorni, all'albo della scuola e tempestivamente comunicato all'Ufficio Provinciale e/o Regionale territorialmente competente.
  4. Nel caso chiusura di prefestivo ricadente in una settimana ordinaria di 6 giorni lavorativi, è opportunità del lavoratore richiedere l'effettuazione dell'orario su 5 giorni effettivi, per 7 ore e 12 minuti, recuperando le 6 ore nel giorno di chiusura. In caso di assenza dal servizio nella settimana, decade il beneficio del recupero del sabato: le ore prestate in eccedenza saranno fruite previo accordo con il responsabile dell'ufficio e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto. Tale beneficio va richiesto almeno 15 giorni prima in caso di settimana nel corso dell'anno scolastico ed entro il 30.04 per il periodo estivo (data di presentazione del programma annuale delle ferie estive)

Art.5 - Permessi brevi

  1. I permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL 24.07.2003 sono autorizzati dal Direttore SGA e non devono superare le 36 ore annue per un dipendente a tempo pieno.
  2. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi.
  3. I permessi ed i recuperi degli assistenti tecnici sono definiti dal Dirigente Scolastico che ne informa il Direttore SGA e il Responsabile di laboratorio.

Art.6 - Ferie

  1. Durante il periodo estivo deve essere garantita sempre la presenza di almeno due unità per ogni profilo professionale (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) con la professionalità specifica necessaria per svolgere efficacemente il lavoro amministrativo nei suoi vari ambiti
  2. Le ferie estive devono essere richieste in forma scritta entro il 30 aprile di ogni anno specificato il periodo di gradimento. Entro il 10 maggio il Direttore SGA provvede alla elaborazione del piano ferie e alla successiva pubblicazione all'albo della scuola. Le ferie maturate dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno scolastico, salvo improrogabili esigenze di servizio. Le richieste di ferie estive pervenute al protocollo oltre la data prefissata saranno tenute in considerazione in subordine rispetto a quelle pervenute entro i termini.
  3. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio come previsto al comma 1 e/o le richieste siano eccedenti le possibilità per la fruizione delle ferie in taluni periodi particolari (Natale, Pasqua') si farà ricorso al criterio della turnazione annuale.
  4. La variazione del Piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute.
  5. L'autorizzazione delle ferie in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivato con il richiamo a specifiche esigenze di servizio.

Art.7 - Contingente minimo di personale A.T.A. in caso di sciopero

  1. La scuola è considerata un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita quindi i1 diritto di sciopero nell'ambito della legge 146/90.
  2. Al sensi dell'art. 6 del CCNL 1999 i contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica. In mancanza di contrattazione decentrata specifica si applica quanto disposto di seguito: in base alla legge 146/90 modificata dalla legge 83/2000 si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
  • a)per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: un assistente amministrativo, un assistente tecnico (qualora ne sia previsto espressamente l'impiego) e un collaboratore scolastico;
  • b)per gli adempimenti necessari ad assicurare il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: un assistente amministrativo competente per materia e/o il direttore dei servizi generali amministrativi e un collaboratore scolastico;

Art.8 Criteri per l'assegnazione degli incarichi

  1. all'inizio di ogni anno scolastico il personale ATA produrrà una dichiarazione personale di disponibilità per l'effettuazione di attività aggiuntive o impegni a sostegno delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa
  2. ai fini dell'assegnazione di incarichi il personale verrà individuato in funzione dei seguenti criteri
  • a) della disponibilità ad assumere l'incarico
  • b) della competenza e dell'esperienza specifica acquisita
  • c) in caso di parità di disponibilità e gradimento all'effettuazione dell'incarico, si opererà sulla scorta della graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari

Art.9 Assegnazione degli incarichi - Lettera di Incarico

  1. Il Dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera, in cui verrà indicato:
  • a) Il tipo di attività e gli impegni conseguenti
  • b) Il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite
  • c) Le modalità di certificazione dell'attività
  • d) I termini e le modalità di pagamento

Art.10 Liquidazione dei compensi

  1. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
  2. Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato presenterà una richiesta, con le modalità previste dalla lettera di incarico di cui all'art.9
  3. Decorsi i termini di legge dal tempo indicato per per la liquidazione dei compensi, l'interessato ha diritto a pretendere il pagamento degli interessi

Art.11 - Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario di servizio del personale ATA

  1. L'orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell'istituto scolastico. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa , nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche.
  2. All'apertura e alla chiusura della scuola provvedono i collaboratori scolastici in servizio nella scuola nell'ambito del proprio orario di lavoro.
  3. L'orario ordinario di lavoro per i collaboratori scolastici è stabilito in 36 ore settimanali articolate su 6 giorni per 6 ore giornaliere continuative rispettando i parametri di riferimento definiti dalla tabella A che costituisce parte integrante del presente accordo. L'orario così dettato risulta fisso e costante nel tempo
  4. L'orario ordinario di lavoro per gli assistenti amministrativi è stabilito in 36 ore settimanali articolate su 6 giorni per 6 ore giornaliere continuative (fatta eccezione per il sabato - 5 ore), nel rispetto dei parametri definiti dalla tabella orario B, concordata nel rispetto delle esigenze di carattere personale di ogni AA, compatibilmente con il servizio da prestare. L'orario così dettato risulta fisso e costante nel tempo. L'orario settimanale individuale articolato per ogni persona (pomeriggio, sabato 5 ore etc) decade in occasione di settimane intere senza attività scolastica (natale, pasqua, estate). Nel caso di assenza dal servizio per malattia o ferie saranno conteggiate le ore sulla base dell'orario previsto.
  5. L'orario, concordato con gli interessati, rispecchia tre tipologie: orario antimeridiano continuato, orario pomeridiano continuato, orario flessibile con pausa per il pranzo.
  6. Si intende per turnazione l'alternarsi del personale sugli orari ordinari predisposti, quale avvicendamento per la copertura a rotazione degli orari ordinari. Si farà uso del presente tipo di orario qualora l'orario adottato (flessibile) non sia sufficiente alla copertura dell'orario di servizio annuale.
  7. Ogni eventuale richiesta di cambio temporaneo dell'orario personale deve essere comunicata preventivamente al DSGA, che dovrà accertarne la fattibilità.
  8. Considerando che il servizio di pulizie è affidato a ditta esterna, e fino a quando non verrà modificata tale situazione, il personale Collaboratore scolastico non è tenuto ad effettuare ore di straordinario, salvo in occasione di riunioni collegiali .
  9. Per le eventuali permanenze in servizio oltre l'orario d'obbligo del personale per il caso esposto nel Comma 8, dovrà essere esplicitamente effettuato un incarico per la prestazione eccedente alla persona in servizio nella giornata. Sarà prevista la liquidazione della prestazione secondo le tabelle CCNL secondo il profilo professionale, ovvero il recupero orario secondo quanto dettato dal CCNL 24.07.03. Periodicamente il dipendente dovrà optare per una delle due soluzioni, al fine di poter predisporre gli appositi atti per la liquidazione o programmi per il recupero coordinato, da effettuarsi durante le sospensioni didattiche o in giornate senza rientro pomeridiano con lezioni.
  10. Nell'anno scolastico 2006/07 l'orario ordinario di lavoro di talune unità di personale ATA presenta significativi elementi di flessibilità per far fronte alle esigenze della scuola. La gravosità dell'orario di servizio viene compensata dalla cifra di cui all'art 12 del presente accordo.

Art.12 - Attività aggiuntive e fondo di istituto

  1. A tutto il personale che partecipa alla flessibilità dell'orario (organizzazione del proprio orario fisso settimanale contemplando almeno un pomeriggio/settimana) , in quanto partecipanti a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 52.a CCNL 24.07.2003) sarà riconosciuto l'importo forfetario di ' 400,00 da erogare in proporzione all'orario settimanale di servizio. Nel caso in cui il personale ATA abbia dato la disponibilità ad effettuare il pomeriggio solo quale sostituzione dei colleghi assenti, quindi con la possibilità di effettuare solo pochi rientri pomeridiani, oppure su richiesta dell'Istituto articoli il proprio orario coprendo il periodo di pausa tra mattino e pomeriggio di lezione senza effettuare alcun pomeriggio, verrà riconosciuto il 50% della quota proporzionata alle ore di servizio.

  1. L'elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa e tecnica e dei servizi generali, sarà compensata con un forfait pari a 10 ore di prestazione aggiuntiva
cod Descrizione Area Ore
A Attività di intensificazione particolare sull'area docenti/contabile AA 10
B Attività di coordinamento Stages Estivi AA 10
C Coordinamento prenotazioni sportelli Help AA 10
D Protocollo informatico AA 10
E Registrazione assenze alunni AA Art 13
F Collaborazione dei Collaboratori scolastici con i docenti nelle attività legate al POF ed acquisizione tecniche per l'uso dei videoproiettori in dotazione alla scuola CS 10*
G Collaborazione qualificata dei Collaboratori scolastici con il Dirigente e con gli uffici di segreteria a supporto dell'attività amministrativa (posta/supplenze) CS 20
H Attività di apertura serale/festiva in concomitanza ad attività programmate CS Art.13
I Prosecuzione attività referenti L626 (tutti i CS e AT) CS 10
L per l'acquisizione di competenza nell'uso delle procedure informatiche d'ufficio e per l'uso delle nuove tecnologie (adozione rete di Segreteria, SISSI in rete e protocollo informatico) AA 10
(*) = previo accertamento

  1. Per eventuali intensificazione delle mansioni dovuta all'assenza di colleghi assenti, ad ogni unità di personale sarà riconosciuta una quota forfait pari a 15 ore di prestazione aggiuntiva, qualora il dipendente stesso non abbia effettuato assenze nel corso dell'anno scolastico. Nell'ambito di ogni qualifica professionale, tale quota individuale massima sarà ridotta sulla base di un parametro proporzionale rapportata alle effettive giornate di presenza sul dividendo di 365 giorni. Le ore non assegnate per effetto di tale riduzione saranno ripartite su tutti i dipendenti della medesima qualifica professionale. Al personale in part time saranno riconosciute le ore sulla base della percentuale del proprio rapporto a tempo parziale.
  2. Le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, come individuate nel precedente comma 11/9 saranno riconosciute secondo la normativa in vigore, fino ad un massimo totale sul personale ATA, pari a 120 ore

Art.13 - Compensi per incarichi specifici

Considerato che ai sensi dell'art.47 del CCNL 24.07.2003 è prevista l'assegnazione alla scuola di risorse pari a quelle assegnate nel precedente anno scolastico per le funzioni aggiuntive, salvo rettifiche per effetto dell'applicazione art.7 CCNL 2002-2005, al personale dichiaratosi disponibile sarà assegnata una quota pari a quella individuata per la pari funzione aggiuntiva 05/06 per le seguenti tipologie (tutte le funzioni sono da proporzionare all'orario prestato presso l'Istituto):

Collaborazione qualificata con il DSGA 1 funzione intera AA
Disponibilità da parte dell'AT alle minime manutenzioni delle apparecchiature di tutti i laboratori dell'Istituto e collaborazione qualificata con l'area amministrativa 1 funzione intera AT
Prosecuzione gestione e manutenzione del sito di Istituto per servizi all'esterno 1/2 funzione AA
Disponibilità all'attivazione allarme c/o numero telefonico personale - Riclassificazione - custodia e riordino Chiavi Istituto 1/3 funzione CS
Apertura dell'Istituto in tutte le attività programmate di orientamento, riunioni serali, oltre l'orario d'obbligo, sabato e domenica, senza conteggiare le ore effettive di presenza (previsione 12 ore in presenza) 1/3 funzione CS
Recupero giornali dall'edicola per il progetto Giornale in Classe 1/3 funzione CS

La quota pattuita per la funzione ai CS viene elevata ad - 900,00, da suddividere fra 3 unità in parti uguali. La differenza di fondi rispetto all'assegnazione sarà a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica. Le quote mancanti rispetto all'assegnato per il riconoscimento dell'aggiornamento del sito sarà a carico del Fondo Istituzione scolastica. Gli incarichi saranno liquidati ad obiettivi raggiunti al termine dell'anno scolastico.

Art.14 - Informazione monitoraggio e verifica

  1. Il dirigente scolastico fornirà alle RSU informazione successiva relativa a:
  • I nominativi del personale utilizzati nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo di istituto, dopo il conferimento degli incarichi, e comunque non oltre il 15 dicembre
  • Attuazione della contrattazione integrativa sull'utilizzo delle risorse
  1. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Art.15 - Norme finali - applicazione

  1. Il presente contratto è applicabile dall'inizio del corrente anno scolastico.
  2. La validità del presente accordo si considera fino alla data di successiva revisione o modifica concordata tra le parti
Topic revision: r3 - 22 May 2007 - 06:53:29 - WebMaster
 
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